domenica 05 settembre 2010
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Statuto dell'Associazione PDF Stampa E-mail

Denominazione – Sede
ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Wild Sail ", con sede in Vicolo delle Vergini n° 11, 00039 Zagarolo (Rm).
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo – Oggetto
ART. 2
L'Associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, nell'ambito dell'attività velica. Si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali.
ART. 3
L'Associazione si propone di sviluppare e diffondere l'attività sportiva dilettantistica connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica della vela, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della navigazione a vela, e di tutte quelle attività connesse, con particolare riguardo alla corretta conduzione di una imbarcazione e delle sue attrezzature, alla valorizzazione e diffusione della tradizione marinaresca. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà:
a) gestire impianti, propri o di terzi;
b) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
c) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
d) indire corsi di avviamento agli sport, in particolare la vela, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
e) organizzare, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
f) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
g) stipulare qualsiasi contratto con soci o terzi per il conseguimento dei propri fini sociali, inclusi l'acquisto, la locazione e il comodato d'uso gratuito di beni mobili, quali, a titolo di esempio, natanti e imbarcazioni, nonché immobili da adibire a sede sociale, segreteria o ad altri fini istituzionali.
h) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, come, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: corsi, incontri, serate a tema, cene, attività ludiche varie, navigazioni in flottiglia con o senza eventuale soggiorno a bordo, collaborando eventualmente con altre Associazioni che perseguano scopi analoghi.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso - Esclusione
ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 11
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità donazioni e legarti;
d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale
ART.12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Organi dell’Associazione
ART.13

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
 
Assemblee
ART. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, ovvero, ove esistente, sul sito Internet dell'Associazione stessa; in alternativa o in aggiunta a quanto sopra, il Consiglio Direttivo potrà deliberare per singola Assemblea che la convocazione venga comunicata agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, con spedizione da effettuarsi nel termine di cui sopra. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.


ART. 15
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest'ultimo, ne ravvisi la necessità.

ART. 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

ART. 17
L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.
Le delibere delle Assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sono determinanti, in via graduata, il voto del Presidente, del Vice Presidente, o del membro più anziano d'età.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente
ART. 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22
L’Associazione si impegna ad assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Scioglimento
ART. 23
Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione stessa, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale
ART. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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